Tre cose formano una nazione: la sua terra, il suo popolo e
le sue leggi (Pittaco).
Le leggi, anche le migliori, si possono solo rispettare o
temere, ma non amare (George C. Lichtenberg)
La legge deve esprimere l’aspirazione generale, promuovere
l’utile di tutti, rispondere a un battito del cuore della
Nazione. La Nazione intera deve esser dunque, direttamente o
indirettamente, legislatrice (Giuseppe Mazzini).
Fare una legge e non farla rispettare equivale ad autorizzare
la cosa che si vuole proibire (Richelieu)
Dove troverai le leggi più numerose, lì troverai anche le più
grandi ingiustizie (Re Agesilao II).
Il Giuramento dell’Avvocato:
"Consapevole della dignità della professione forense e della
sua funzione sociale, mi impegno ad osservare con lealtà,
onore e diligenza i doveri della professione di avvocato per i
fini della giustizia ed a tutela dell'assistito nelle forme e
secondo i principi del nostro ordinamento".
Questi, testualmente, sono i principi a cui l’Avv. Delia si
ispira, Giuramento in cui crede e per l’osservazione del
quale, nell'interesse dei propri clienti, non scende a
compromessi.
Bisognerebbe che ogni avvocato, per due mesi all’anno, facesse
il giudice; e che ogni giudice, per due mesi all’anno, facesse
l’avvocato. Imparerebbero così a comprendersi e a compatirsi,
e reciprocamente si stimerebbero di più (Piero Calamandrei).
Motto dello Studio: Non voglio un avvocato che mi dica quello
che non posso fare. Lo assumo perché mi suggerisca come fare
quello che voglio!
Il Giudice è l’interprete della giustizia (San Tommaso
D’Aquino)
I Giudici devono giudicare senza ritardo, senza parzialità,
senza favoritismi, senza corruzione, con mani pulite e
incorrotte (Re Giacomo I d’Inghilterra).
Il Legislatore deve essere l’eco della ragione e il giudice
l’eco della legge (Pitagora).
La giustizia non è solo una questione di codici e procedure.
E’ anche, anzi, questione di giudici e di ethos che essi si
portano dietro. Prima che questione giuridica, è questione
culturale (Gustavo Zagrebelsky).
Il Giudice comanda con l’anima sull’anima dei concittadini
(Platone).
L
'Avvocato Danilo Delia si occupa del diritto civile in tutti i
suoi aspetti e sfaccettature - spaziando dal diritto del lavoro al
diritto di famiglia, al diritto commerciale, sino
all'infortunistica stradale - e del diritto penale, con
particolare riferimento alla tutela dei diritti delle persone
offese dai reati.
Lo Studio offre il proprio servizio di consulenza ed assistenza
garantendo a tutti i propri clienti, nella ricerca delle soluzioni
migliori che si attaglino al caso concreto, il massimo della
professionalità, competenza e disponibilità possibile, avendo
sempre riguardo agli interessi ed alle esigenze del singolo.
Il Pubblico
Ministero.
Organo giudiziario costituito dal complesso di uffici pubblici
che rappresentano nel procedimento penale l’interesse generale
dello Stato alla repressione dei reati. Le funzioni di
pubblico ministero nelle indagini preliminari, nei
procedimenti di primo grado, inclusi anche quelli davanti alla
Corte d’assise e al giudice di pace, sono svolte da un ufficio
unitario denominato Procura della Repubblica presso il
tribunale. Per il tribunale dei minorenni vi è, invece, un
apposito ufficio di Procura della Repubblica. Per i giudizi di
appello e di cassazione vi è, rispettivamente, una procura
generale presso la Corte d’appello e una presso la Corte di
cassazione. In riferimento ai giudici cosiddetti speciali,
presso il giudice militare vi sono la procura militare presso
il tribunale e la procura generale militare presso la Corte
d’appello; in Cassazione vi è poi un apposito ufficio
denominato Procura generale militare; per i delitti commessi
dal presidente della Repubblica (art. 90 Cost.) le funzioni di
pubblica accusa sono svolte da uno o più «commissari» eletti
dal Parlamento in seduta comune.
Il magistrato che fa parte dell’ufficio del pubblico ministero
gode di una piena indipendenza di status e, pertanto, i
provvedimenti disciplinari e le promozioni che lo riguardano
sono deliberati dal Consiglio superiore della magistratura
(art. 105 Cost.); è inamovibile nella sede (art. 107 Cost.); è
nominato a seguito di concorso pubblico (art. 106, co. 1,
Cost.). Le funzioni svolte dal pubblico ministero sono
sintetizzate nell’ordinamento giudiziario: veglia
sull’osservanza delle leggi, sulla pronta e regolare
amministrazione della giustizia, sulla tutela dei diritti
dello Stato, delle persone giuridiche e degli incapaci;
promuove la repressione dei reati svolgendo le indagini
necessarie per valutare se chiedere il rinvio a giudizio o
l’archiviazione; esercita l’azione penale quando dalle
indagini emergono elementi idonei a sostenere l’accusa in
giudizio; fa eseguire i giudicati e ogni altro provvedimento
del giudice nei casi stabiliti dalla legge. In particolare,
nel procedimento penale, il PM svolge la funzione di parte
pubblica rappresentando l’interesse generale dello Stato e, ai
sensi dell’art. 112 Cost., ha l’obbligo di esercitare l’azione
penale. In virtù della sua posizione, il PM ha l’obbligo di
lealtà processuale; egli, infatti, non deve limitarsi a
ricercare le prove favorevoli alla propria ricostruzione
accusatoria, ma, in base all’art. 358 c.p.p., deve svolgere
anche accertamenti su fatti e circostanze a favore della
persona sottoposta alle indagini; conseguentemente non può
rifiutarsi di svolgere indagini se queste conducono
all’accertamento di fatti favorevoli all’indagato, deve
depositare tutti i risultati delle indagini secondo le
scadenze previste dalla legge e comunque contestualmente alla
notifica dell’avviso di conclusione delle indagini ex art. 415
bis c.p.p.
In udienza il PM gode di piena autonomia nell’esercizio delle
sue funzioni. Salvo casi di grave impedimento, di rilevanti
esigenze di servizio e le ipotesi di cui all’art. 36, lett. a,
b, d, e c.p.p., il capo dell’ufficio provvede alla
sostituzione del P.M. solo con il suo consenso. Rispetto al
rapporto tra gli uffici, ognuno di essi è competente a
svolgere le proprie funzioni esclusivamente presso l’organo
giudiziario dove è costituito. Tuttavia, sussistono eccezioni
che danno luogo a singole ipotesi di rapporti gerarchici: il
procuratore generale presso la Corte di cassazione svolge, per
esempio, una funzione di sorveglianza in quanto ha il potere
di iniziare l’azione disciplinare contro un qualsiasi
magistrato requirente o giudicante; la decisione verrà poi
adottata dal Consiglio superiore della magistratura. Il
procuratore generale presso la Corte d’appello sorveglia,
invece, tutti i magistrati requirenti del distretto e, in
ipotesi tassativamente determinate della legge, può avocare le
indagini condotte da uno degli uffici inferiori..
L’avvocato
difensore è una parte privata del procedimento penale
puramente formale o tecnica, nel senso che l’interesse oggetto
nel procedimento non appartiene al difensore, ma al suo
assistito.
Il duplice ruolo dell’avvocato difensore
L’avvocato difensore assume un duplice ruolo.
Il primo è un ruolo di assistenza, il legale presta una
collaborazione di natura tecnica, diventando la bocca e
l’orecchio “giuridico” del cliente.
Il secondo è un ruolo di rappresentanza, il legale agisce in
sostituzione dell’interessato nell’esercizio di diritti e
facoltà.
Il rapporto che lega il difensore al cliente è un rapporto
privato nonostante il professionista eserciti un servizio di
pubblica necessità.
Il compito del difensore è di pubblica necessità e non di
pubblica utilità, i soggetti e le parti del processo per legge
si avvalgono del suo lavoro ( art. 359 c. 1 n. 1 c.p.
modificato dalla L. n. 86/1990).
A differenza del Pubblico Ministero il difensore non ha la
qualità di pubblico ufficiale.
Il ruolo fondamentale del difensore, indipendentemente dalla
parte o del soggetto al quale presta assistenza, sia che si
tratti di un indagato ritenuto responsabile del reato più
moralmente abbietto oppure della persona offesa vittima di una
condotta illegale altrui, è quello di assicurare la
migliore tutela del rispettivo interesse del cliente in modo
che la decisione del magistrato sia conforme a giustizia e, in
caso di incompatibilità, sempre agli interessi prioritari del
suo difeso.
Questo è il principio del nostro procedimento accusatorio
basato sulla dialettica e il confronto delle parti, il quale
contraddittorio fornisce al Giudice i presupposti per
l’applicazione della legge.
In difetto di una seria, onesta, preparata, attenta e proficua
difesa mancherebbe uno dei presupposti per la stessa
amministrazione della Giustizia perché nel nostro ordinamento
la stessa è frutto del confronto e scontro tra accusa e
difesa.
Il difensore nello svolgere le sue mansioni deve essere in
grado di fornire la migliore difesa possibile prestando
attenzione a ogni minimo particolare con un approccio
altamente tecnico e non deve di sicuro essere un
qualsiasi “azzeccagarbugli” come il professionista che
menziona Alessandro Manzoni nei Promessi Sposi.
Un
procedimento penale, secondo la legge italiana, è la
successione degli atti, avviato dall'autorità giudiziaria
italiana, che conduce dall'iscrizione della notizia di reato
alla pronuncia di un provvedimento conclusivo da parte del
giudice.
Si definisce processo penale la sottofase del procedimento
penale che ha inizio a seguito della pronuncia di un decreto
di rinvio a giudizio in udienza preliminare, ovvero, nei
procedimenti speciali che omettono tale udienza (giudizio
immediato, giudizio direttissimo e procedimento per decreto),
a seguito della richiesta formulata dal pubblico ministero, al
ricorrere dei presupposti previsti dalla legge. Con l'apertura
del processo penale, l'indagato (o colui che è stato
sottoposto ad arresto o a fermo) acquisisce la qualifica di
imputato.
L'avvio e le indagini preliminari
Il pubblico ministero, qualora venga a conoscenza di un fatto
suscettibile di assumere rilevanza penale (d'ufficio, a
seguito di comunicazione della notizia di reato da parte della
polizia giudiziaria o in presenza di notizie di reato
qualificate, nella specie di denuncia o di referto, ovvero al
verificarsi di talune condizioni di procedibilità, come la
querela), provvede all'iscrizione della notizia di reato.
Successivamente si apre la fase per le indagini preliminari
che è volta alla determinazione sull'esercizio dell'azione
penale, della quale deve essere dato avviso ai soggetti
interessati.
La raccolta di elementi ed eventuale proroga
L'avviso contiene altresì la facoltà, entro 20 giorni dalla
notifica, di chiedere ulteriori indagini, di presentare
memorie, di essere interrogato dal pubblico ministero; qualora
la richiesta di nuove indagini venga accolta, queste vanno
espletate entro un periodo massimo di 90 giorni, comprensivo
di una proroga.
Peraltro, posto che il codice di procedura penale italiano non
prevede l'obbligo per il pubblico ministero di disporre sempre
l'interrogatorio dell'indagato nel corso delle indagini
preliminari, le disposizioni dell'art. 415 bis del codice di
procedura penale (avviso all'indagato della conclusione delle
indagini preliminari) costituiscono una garanzia per
l'esercizio effettivo del diritto alla difesa. In ogni caso,
le memorie, le produzioni documentali e l'interrogatorio che
entreranno nel fascicolo del pubblico ministero ai sensi
dell'art. 415 bis, verranno valutati dal giudice per le
indagini preliminari e rivestiranno valore ai fini delle
decisione delle causa nel caso l'imputato richiedesse il
giudizio abbreviato.
Il rinvio a giudizio o l'archiviazione
A conclusione delle indagini preliminari il pubblico
ministero, qualora emergano elementi per procedere, formula la
richiesta di rinvio a giudizio, ne dà poi comunicazione
all'interessato, invitandolo eventualmente a nominare un
avvocato difensore di fiducia, specificando il fatto, le norme
che si presumono violate, il luogo e la data della violazione
nonché la documentazione relativa alle indagini che sarà
depositata presso la segreteria del pubblico ministero.
In tal caso il pubblico ministero richiede, con modalità che
mutano in funzione del rito da questi o dall'indagato
prescelto ed in ragione della competenza dell'organo
giudicante desunta dal titolo di reato, che venga disposto il
rinvio prodromico alla instaurazione del processo penale. È
importante specificare che solo da questa fase l'indagato
assume le vesti di imputato e quindi solo in questa fase il
procedimento è considerato una pendenza a carico dello stesso.
Se infine non vengono rinvenuti elementi utili per tale
passaggio, viene invece disposta l'archiviazione mediante
apposita richiesta: si distingue in particolare tra richiesta
di archiviazione e decreto d'archiviazione: il primo è
richiesto del pubblico ministero, mentre il secondo è emanato
dal GIP.
La sentenza (dal latino sententia, derivato del verbo sentire, 'ritenere, giudicare'), in diritto, è il provvedimento giurisdizionale con il quale il giudice decide in tutto o in parte la controversia che gli è stata sottoposta, risolvendo le questioni in fatto ed in diritto proposte dalle parti, e affermando la verità processuale o verdetto.
L'appello,
nel diritto penale italiano, noto anche come secondo grado [di
giudizio], è l'istituto al quale si ricorre per appurare gli
eventuali errori incorsi nel primo grado di giudizio.
Assolve dal punto di vista tecnico sia la funzione di querela
nullitatis nei confronti di sentenze nulle e/o annullabili,
sia di gravame di sentenze valide ma ingiuste in fatto e in
diritto.
È previsto e disciplinato nel codice di procedura penale dagli
artt. 593 e seguenti.
L'art. 593 c.p.p. prevede i seguenti casi di appello.
1. Salvo
quanto previsto dagli articoli 443, comma 3, 448, comma 2, 579
e 680, l'imputato può appellare contro le sentenze di condanna
mentre il pubblico ministero può appellare contro le medesime
sentenze solo quando modificano il titolo del reato o
escludono la sussistenza di una circostanza aggravante ad
effetto speciale o stabiliscono una pena di specie diversa da
quella ordinaria del reato.
2. Il pubblico ministero può appellare contro le sentenze di
proscioglimento. L'imputato può appellare contro le sentenze
di proscioglimento emesse al termine del dibattimento, salvo
che si tratti di sentenze di assoluzione perché il fatto non
sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso.
3. Sono in ogni caso inappellabili le sentenze di condanna
relative a contravvenzioni per le quali è stata applicata la
sola pena dell'ammenda e le sentenze di proscioglimento
relative a contravvenzioni punite con la sola pena
dell'ammenda o con pena alternativa.»
(art.593 c.p.p.)
Questo articolo ha subito negli ultimi anni modifiche continue
e turbolente, cambiando radicalmente dal 2006 al 2008 prima
con l'opera legislativa della Legge Pecorella, poi con gli
interventi pesanti della Corte Costituzionale che l'hanno
quasi interamente riportato alla forma originale.